Una decisione importante per tutta la categoria delle lavoratrici domestiche arriva dal Tribunale di Pavia, che ha riconosciuto il diritto di una collaboratrice domestica madre a percepire l’indennità di disoccupazione dopo le dimissioni presentate nel primo anno di vita della figlia. Il risultato ottenuto dalla lavoratrice, che potrebbe avere ripercussioni importanti per tante persone che potrebbero trovarsi in questa situazione, è stato ottenuto con il supporto del patronato INCA CGIL di Pavia.
La lavoratrice, dimessasi per esigenze di cura della neonata e degli altri due figli, si era vista negare dall’INPS la NASpI. L’Istituto sosteneva che, per le colf e le lavoratrici domestiche, non si applicassero le tutele previste per le altre lavoratrici madri in caso di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.
“Nello specifico – chiarisce l’ufficio legale di INCA CGIL – partendo dal presupposto che l’articolo 62 del decreto legislativo 151/2001 (rubricato “lavoro domestico”) non ha previsto l’estensione a queste lavoratrici delle tutele individuate negli articoli 54 e 55 del medesimo decreto (che prevedono il divieto di licenziamento ed il diritto alle dimissioni entro l’anno di vita del bambino), l’Istituto ha sempre sostenuto che il legislatore non avrebbe previsto alcuna forma di sostegno al reddito in caso di dimissioni della lavoratrice domestica che fossero determinate dalle esigenze di cura del neonato.”
“Di diverso avviso il Tribunale di Pavia, che ha invece stabilito che escludere le lavoratrici domestiche da questa tutela determina una disparità di trattamento ingiustificata – continua l’ufficio legale di INCA CGIL – Secondo il giudice, anche per loro deve valere il principio che riconosce il diritto alle indennità previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo protetto legato alla maternità, e ciò in funzione non solo di un espresso richiamo ad altre disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 151/2001, ma anche attraverso una lettura costituzionalmente orientata della normativa.”
Con questa sentenza, l’INPS è stato condannato a corrispondere alla lavoratrice la NASpI a partire dalla data della domanda e fino all’inizio del nuovo impiego, oltre agli accessori previsti.
Si tratta di un pronunciamento di grande rilievo, perché rafforza il principio di uguaglianza tra lavoratrici madri, evitando che proprio chi opera nel lavoro domestico — un settore già caratterizzato da maggiore fragilità e minori tutele — venga penalizzato.
Determinante è stato il supporto di INCA CGIL Pavia, che ha affiancato la lavoratrice in ogni fase, dalla presentazione del ricorso fino alla decisione del Tribunale. Grazie all’impegno del Patronato e dei suoi legali, è stato possibile ottenere un risultato che non riguarda solo il singolo caso, ma che rappresenta un precedente importante per molte altre lavoratrici nella stessa situazione.
Una sentenza che dimostra che la maternità deve essere tutelata senza distinzioni e che conferma il ruolo fondamentale dei patronati nella difesa concreta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio.
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